1. Attività didattica e di tutoraggio retribuita
Ciò in virtù di quanto specificato nell’art. 45 del Regolamento Generale d’Ateneo:
c. 1 […] l’Ateneo […] può avvalersi, con il loro consenso e nel rispetto dei limiti di impegno eventualmente stabiliti dai rapporti in atto con l’Ateneo medesimo […] di laureati impegnati in corsi post lauream […].
c. 2 I Consigli dei Dipartimenti deliberano sulle proposte di attivazione degli incarichi in questione avanzate dai Collegi didattici interessati, previo accertamento delle oggettive necessità, non altrimenti ovviabili, che le motivano, e sui criteri di selezione. Gli incarichi sono attribuiti dagli stessi Consigli dei Dipartimenti […] previa valutazione dei curricula dei candidati.
c. 3 […] l’impegno non può in alcun caso superare il limite di 40 ore per i dottorandi di ricerca (relativamente all’attività didattica integrativa).
c. 4 […] ai laureati impegnati in corsi post lauream, il compenso orario viene liquidato ad attività conclusa, in un’unica soluzione “una tantum”. Le attività svolte sono annotate in un registro degli impegni che i collaboratori sono tenuti a compilare e a far pervenire, a conclusione delle loro prestazioni, previa verifica e approvazione da parte del docente responsabile, al Direttore del Dipartimento ovvero al Presidente del Collegio didattico di riferimento, che, dopo averlo vidimato, provvede a trasmetterlo ai competenti uffici per dare corso alla corresponsione del compenso.
Come da Regolamento, le tariffe orarie per quanto attiene a noi dottorandi, sono state così deliberate dal Consiglio di Amministrazione:
Tutoraggio da € 25,00 a € 35,00
Esercitazioni € 45,00
100 ore per anno accademico, di cui massimo 40 ore per le attività di esercitazione
A questa pagina, oltre a molte di queste informazioni, è disponibile la modulistica relativa:
http://www.unimi.it/personale/
In merito alle attività didattiche e di tutoraggio, vi è un richiamo nel Regolamento in materia di dottorato di ricerca – spesso surrettiziamente utilizzato per aggirare quanto esposto sopra – che recita:
I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, e, nel limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa, propedeutica e di recupero. Tale limite viene meno trascorso il terzo anno di dottorato. Il dottorando può comunque essere impegnato nelle attività di cui al presente comma per non più di cento ore in uno stesso anno accademico. Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica e gli iscritti ai corsi di dottorato di area veterinaria possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, rispettivamente, attività clinico-assistenziale e attività nell’ambito dei servizi sanitari veterinari, secondo forme e modalità concordate con le strutture presso le quali le predette attività devono essere svolte.
La frase che ho evidenziato significa semplicemente che la borsa di dottorato che percepiamo mensilmente non è incrementata, non che non si possa essere normalmente pagati per il lavoro svolto con le modalità previste dall’art. 45. Questo è chiarito anche da una recente circolare che è stata inviata, anche su mia sollecitazione, a tutti i Dipartimenti.
Quasi scontato dire che, come dottorandi, non siamo obbligati a svolgere alcuna attività didattica o di tutoraggio, retribuita o meno.
Questo dunque è quanto è previsto dal Regolamento Generale dell’Università di Milano. Ciò che poi succede in realtà, mi dicono, è molto variabile. E’ chiaro che, al di la delle regole, il nostro potere contrattuale è sempre legato a molti fattori. Tuttavia è evidente che rinunciare a diritti che, per buone ragioni, ci sono garantiti dalle norme apre le porte a qualsiasi tipo di abuso per noi e per chi verrà dopo di noi.
Fatti due conti, forse ci conviene farci valere, non solo economicamente.
ADDENDUM
Un collega mi fa giustamente notare che un argomento forte a nostro favore è che esistono dei fondi ministeriali specifici dedicati a queste attività che dunque possono evitare di gravare sui fondi dipartimentali. Ciò è chiarito dal DM 976/2014 all’art. 2 che a sua volta si rifà ai precedenti DM del 2003:
Art. 2
(Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero)
1. Per l’obiettivo di cui alla lett. b) della legge è destinato il 15% delle risorse del FGMS (Fondo Giovani e Mobilità Studentesca NdR) annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite in proporzione al costo standard definito in attuazione di cui all’art. 8 del d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 49 relativo al totale degli studenti in corso nell’anno di riferimento che hanno ottenuto almeno 20 CFU.
2. Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. I predetti assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68.
ADDENDUM 2
Purtroppo l’attività didattica e integrativa non si applica ai Master. Pertanto, non è possibile ricoprire ruoli didattici retribuiti all’interno dei master durante il percorso dottorale.