Lettera questione proroga Unimi

All’attenzione del Magnifico Rettore
Prof. Gianluca Vago
Via Festa del Perdono, 7
20122 Milano

 

Oggetto: Considerazioni in merito alle tempistiche di consegna dell’elaborato finale, di discussione e proroga per i dottorandi attualmente in corso

 

La circolare interpretativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) inviata lo scorso 18 maggio (nota protocollo n.12835) ha inteso chiarire la normativa vigente riguardante la concessione di proroga dei termini di scadenza per le consegne dei dottorati di ricerca a seguito del D.M. n. 45/2013. La circolare in particolare recita “La ratio del D.M. n. 45/2013 è infatti quella di garantire una durata effettiva ed uniforme del Corso di dottorato, che verrebbe elusa nel caso in cui alla proroga “legale” semestrale prevista dal Decreto dovesse affiancarsi una prassi contra legem derogatoria del chiaro disposto normativo incline ad accordare un’ulteriore proroga al dottorando che ne facesse richiesta al Collegio dei docenti e per le medesime esigenze contemplate nel Decreto.”

Il Ministero ha emesso tale circolare interpretativa a seguito di alcuni dubbi sollevati in relazione alle FAQ ministeriali sempre relative al D.M. n. 45/2013 che danno risposta negativa al quesito riferito alla possibilità per il Collegio di dottorato di concedere proroghe prima della consegna della tesi, senza che però l’art.8, comma 6, del D.M. n. 45/2013 preveda esplicitamente alcuna specifica limitazione alla facoltà di concedere proroghe, come è attualmente previsto nei regolamenti vigenti di molti atenei italiani. In questo senso, a titolo esemplificativo, tramite un parere legale interno datato 8 dicembre 2015 l’Università degli Studi di Torino ha stabilito per i propri dottorandi la titolarità delle Scuole di Dottorato nel deliberare la concessione della proroga in considerazione del fatto che, secondo il suddetto parere, né la circolare interpretativa né la FAQ summenzionata trovano conforto e fondamento nel testo del D.M. n. 45 del 2013.

Con la presente, a nome dei miei colleghi e in special modo dei dottorandi del XXIX ciclo, vorrei segnalare alcuni elementi che ritengo utili ai fini della discussione nel merito:

  1. Il nostro Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca all’ art. 29 c. 3 per i dottorandi del XXIX e XXX ciclo rimanda all’art. 15 c. 11 del precedente regolamento ove si stabilisce la possibilità, da parte del Rettore su richiesta del Collegio docenti di prevedere una seduta successiva per il dottorando che, per comprovati motivi, non sia stato in grado di consegnare la tesi nel termine previsto. Inoltre, secondo quanto previsto dall’attuale Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca all’art 23 c. 12, anche i dottorandi del XXXI ciclo e successivi possono richiedere una proroga di sei o dodici mesi. Tale proroga è talvolta resa necessaria per far fronte ai molteplici imprevisti che un’attività di ricerca innovativa e di alto livello può incontrare.
  1. I dottorandi del XXIX ciclo si trovano nella fase finale del proprio percorso di dottorato e, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano le varie linee di ricerca, delle difficoltà e delle tempistiche dilatate che spesso non dipendono dagli stessi e che caratterizzano la fase empirica, hanno programmato da alcuni mesi la propria attività confidenti della possibilità di utilizzare tutto il tempo a disposizione durante il triennio.
  1. Considerati i tempi previsti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Italia, già ridotti a confronto del panorama internazionale, l’interpretazione fornita dal Ministero può portare molti colleghi a presentare ai valutatori esterni elaborati incompleti o comunque non sufficientemente approfonditi. Il rischio è che si instauri una prassi tale per cui per poter ottenere il rinvio di sei mesi previsto dall’art. 8, comma 6, D.M. n. 45/2013, il dottorando si veda costretto a presentare un lavoro lacunoso a esponenti di elevata qualificazione appartenenti alla comunità scientifica. Si ritiene che una prassi di tal genere possa comportare delle ricadute negative a livello di reputazione non solo del singolo dottorando ma anche più in generale del nostro Ateneo.
  1. Si pone inoltre il problema dei dottorati in cotutela: diverse università estere impongono infatti che il dottorando sia iscritto per tre anni anche nella seconda università. Dal momento che, per ragioni burocratiche, nella maggior parte dei casi la convenzione di cotutela non viene firmata prima di sette o otto mesi dall’inizio del dottorato italiano, in passato molti dottorandi si sono trovati nell’obbligo di chiedere una proroga, spesso superiore ai sei mesi. Se le proroghe dovessero essere in ogni caso escluse, non è chiaro innanzitutto come dovrebbero comportarsi i dottorandi che già ora si trovano in questa situazione. In questo senso la circolare ministeriale n.12835 suggerisce come specifiche situazioni di studio e ricerca di durata ultratriennale possano trovare una giustificata regolazione nella disciplina dei singoli corsi.
  1. Ad oggi, secondo l’interpretazione più restrittiva della circolare interpretativa del MIUR dello scorso 18 maggio, i dottorandi che si trovano nella fase cruciale della propria ricerca non sono a conoscenza delle tempistiche riguardo la consegna dell’elaborato finale, con il rischio di trovarsi nella situazione disagevole e gravosa di dover consegnare la propria tesi in tempi ridotti ulteriormente ridotti, a detrimento della qualità della propria ricerca e del lavoro compiuto fino ad ora.

Alla luce di quanto sopra espresso, ritengo opportuno considerare la possibilità, nel recepire al livello regolamentare l’interpretazione del MIUR in merito alla possibilità di concedere proroghe, in virtù delle tempistiche estremamente ridotte che sono venute a crearsi e dell’attuale regolamentazione vigente nel nostro Ateneo, di applicare tale norma a decorrere da anni successivi a quello corrente.

Da ultimo richiamo la necessità, in merito alle consegne dell’elaborato finale e di discussione, di conoscere le scadenze, che ritengo opportuno uniformare a livello d’Ateneo. Tali scadenze non dovrebbero comunque andare a detrimento della durata legale del corso di studi, come peraltro già richiamato in numerose occasioni da parte del MIUR.

 

F.to

Giulio Formenti

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Title: Lettera questione proroga Unimi
Date Posted: 2016-06-15
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Category: Diritti, News, Uncategorized

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