La Consulta dei dottorandi nello Statuto dell’Ateneo

Ieri il Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano ha approvato in via definitiva le modifiche allo Statuto dell’Ateneo.

Oltre ad una modifica della composizione del Senato accademico, con l’introduzione di un rappresentante degli RTDb e di un rappresentante in più del personale tecnico-amministrativo, sono lieto di comunicarvi che è stata introdotta la Consulta dei dottorandi.

La nostra Consulta, un unicum in Italia, diventa quindi un organo statutario ufficiale del nostro Ateneo. Di seguito l’articolato relativo approvato dal Senato:

  1. La Consulta dei dottorandi, massimo organo di rappresentanza del corpo dottorale a livello di Ateneo, assicura la partecipazione dei dottorandi all’organizzazione e alla vita universitaria e inoltre svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell’Università ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l’interesse dei dottorandi.
  2. Alle proposte avanzate dalla Consulta dei dottorandi, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
  3. Sono membri di diritto della Consulta dei dottorandi i rappresentanti dei dottorandi nei singoli corsi, uno per ciascun corso, e il rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico.
  4. I rappresentanti dei dottorandi eletti all’interno di ciascun corso designano il membro di diritto della Consulta relativamente al loro corso.
  5. La costituzione della Consulta è disposta con decreto del Rettore.
  6. La decadenza anticipata dall’ufficio di rappresentante dei dottorandi per dimissioni, conseguimento del titolo o per altra causa, comporta l’automatica decadenza da membro della Consulta dei dottorandi.
  7. Le norme per la designazione dei membri e per il suo funzionamento sono definite da un apposito Regolamento predisposto dalla Consulta medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato accademico.
  8. La Consulta dei dottorandi elegge nel proprio ambito il Presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni.
  9. La Consulta dei dottorandi può eleggere nel proprio ambito una Giunta, secondo criteri di rappresentatività dei propri componenti.
  10. La Giunta esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni della Consulta e assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati, o che siano urgenti e necessari all’espletamento degli obblighi della Consulta.
  11. La Consulta dei dottorandi è convocata con regolarità, e comunque ogni tre mesi mesi. La Giunta si riunisce, di norma, ogni quarantacinque giorni.
  12. La Consulta dei dottorandi è in ogni caso tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta.
  13. L’Università assicura alla Consulta dei dottorandi l’accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonché le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.

Questo duraturo riconoscimento formale contribuirà senz’altro a rafforzare la comunità dottorale alla quale apparteniamo, migliorando sensibilmente il nostro percorso e quello di chi verrà dopo di noi.

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Title: La Consulta dei dottorandi nello Statuto dell’Ateneo
Date Posted: 2018-03-01
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Category: Uncategorized

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