Archive for the Diritti category

Un sentito ringraziamento e un auspicio.

Standard post by formenti on 2018-11-14
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Care Colleghe e cari Colleghi,

vi scrivo allo scadere del mio mandato di rappresentante nel Senato accademico della nostra università.

In primo luogo, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto, ormai tre anni fa, la mia candidatura. Ringrazio anche tutti i dottorandi che ho conosciuto lungo il cammino, che con il loro entusiasmo e le loro idee lo hanno arricchito giorno per giorno.

Nel congedarmi, vorrei ripercorrere brevemente i passaggi più importanti di questi stimolanti e intensi anni di rappresentanza.

Aumento delle borse di Dottorato. Nell’ormai lontano 2015 promossi una petizione, sottoscritta da quasi 400 colleghi, per chiedere un aumento dell’importo minimo delle borse di Dottorato del 20%. Oggi tutti noi beneficiamo dell’aumento di allora: prima la borsa era di 1.000 euro al mese.

Quella vittoria ha fatto da volano, quest’anno, ad un aumento nazionale del 12,5% dell’importo di tutte le borse di Dottorato italiane. La proposta di aumento è stata portata avanti in modo determinante dal Comitato per la valorizzazione del Dottorato, che ho contribuito a fondare.

Partecipazione in Ateneo. Vi sono molti problemi irrisolti legati al Dottorato che trascendono la possibilità dei singoli di porvi rimedio. In questa direzione, l’altro grande risultato raggiunto è stata la creazione della Consulta dei dottorandi, il massimo organo di rappresentanza dottorale, ora previsto anche dallo Statuto del nostro Ateneo (art. 41 c. 6). La Consulta è chiamata a proporre riforme del percorso dottorale per la generalità dei dottorandi e riunisce un rappresentante dei dottorandi per ciascun corso di Dottorato della Statale, assicurando così che siano sentite le voci di tutte le discipline e al contempo contribuendo ad avvicinare scienze umane e scienze dure. Quando iniziai il mio Dottorato non c’era niente di tutto questo: la nostra comunità era dispersa, spesso a malapena consapevole di appartenere alla medesima Università degli Studi di Milano. Oggi tale consapevolezza è aumentata, e penso che la Consulta possa continuare a giocare un ruolo fondamentale in questa direzione.

Tutti possono entrare a far parte della Consulta come rappresentanti del proprio corso di Dottorato. Questa rappresentanza può costituire un valido strumento per migliorare le cose e un’opportunità unica per capire i meccanismi di funzionamento di una grande università.

Maternità per le dottorande. Oggi tutte le dottorande della Statale possono beneficiare della copertura totale della borsa durante il periodo di maternità, pagato in parte dall’INPS e in parte dall’Ateneo. Durante il mio mandato abbiamo esteso questo beneficio anche alle dottorande iscritte a casse previdenziali diverse dall’INPS. Trovate tutte le informazioni relative qui.

Una borsa per Regeni. A gennaio 2018, in occasione della commemorazione del rapimento e dell’uccisione del nostro collega e connazionale, su nostra proposta l’Università di Milano ha istituito una borsa di Dottorato intitolata a Giulio Regeni. Nelle settimane successive, diverse altre università italiane hanno fatto lo stesso.

In aggiunta a questi risultati, in questi anni in qualità di rappresentante ho avuto modo di conoscere alcune centinaia di colleghi da tutti i corsi di Dottorato della Statale. Molti purtroppo avevano guai professionali, più o meno gravi. Ho cercato di fornire informazioni e supportare, nei limiti di quanto mi è stato possibile, tutti coloro che mi hanno contattato e spero di essere stato efficace.

Il 21 e 22 novembre sarete chiamati ad eleggere il vostro prossimo rappresentante in Senato. Penso che il voto di ciascuno di voi sia molto importante. In questi tre anni sono stati fatti dei significativi passi avanti ed è importante che chi raccoglierà il testimone si impegni a fare ancora meglio. Conto su di voi.

Un caro saluto e a presto,

Giulio

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Dear Colleagues,

 

I am writing to you at the end of my term as your representative in the Academic senate of our university.

First of all, I sincerely thank all those who have allowed me, three years ago, to embark on this journey. I also thank all the PhD students I met along the way, who enriched it day by day with their enthusiasm and their ideas.

On taking leave, I would like to retrace very briefly what I consider the most important milestones we have achieved in these three intense and stimulating years.

PhD scholarships increase. Back in 2015, I had promoted a petition, signed by almost 400 colleagues, to ask for a 20% PhD scholarships salary increase. Today we all benefit from that increase: before the scholarships were 1,000 euros a month.

That victory has led, this year, to a national increase in the amount of all Italian PhD scholarships. The proposal was sustained in a decisive way by the Comitato per la valorizzazione del Dottorato, which I contributed to found.

Engagement. Many PhD unsolved issues are beyond our reach as individuals. In this direction, the other result that I claim is the creation of the Ph.D. Student Council, the highest organ of doctoral representation, now also foreseen by the Statute of our University (art. 41, par. 6). The Council is called to propose reforms of doctoral programs for the generality of PhD students and brings together a PhD student representative for each Doctoral course of our University, ensuring that the voices of all disciplines are heard and also helping to bring together humanities and hard sciences. When I started my PhD there was nothing of the like: our community was scattered, often barely aware of belonging to the same University of Milan. Today awareness has increased, and I think that the Council can continue to play a fundamental role in this direction.

Each of you can become a member of the Council as a representative of your own PhD course. It is not only necessary for our community as a whole. It will also be a privileged spot for those involved to understand how a large university works.

Maternity for PhD students. Today all our pregnant colleagues can benefit from the full coverage of the scholarship during the period of maternity, paid in part by INPS and partly by the University. During my term, we have extended this benefit to the PhD students registered in social security funds other than INPS. For more information contact me or visit this page.

A scholarship for Regeni. In January 2018, on the commemoration of the kidnapping and murder of our colleague and compatriot, on our proposal the University of Milan set up a doctoral scholarship entitled to Giulio Regeni. In the following weeks, several other Italian universities did the same.

To these results I’d add that throughout the years as representative I had the opportunity to meet some few hundreds colleagues. Unfortunately, several were experiencing professional troubles. I tried to help, as far as I could, all those who have turned to me and I sincerely hope to have been effective.

On November 21st and 22nd you will be called to elect who will be your next representative in the Senate. Each vote is important. In these three years considerable progress has been made, and those who take over are committed to do better.

With my best wishes,

Giulio


Una petizione per l’aumento della borsa di dottorato italiana, fra le più basse d’Europa. E’ quello rivolto al Ministro Valeria Fedeli dai dottorandi italiani, che giovedì 28 settembre alle ore 13, il giorno che precede la Notte dei Ricercatori, terranno una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati, nella quale presenteranno le firme raccolte e spiegheranno le ragioni del loro appello e uno studio dei costi associati alla manovra. Il titolo dell’incontro è il seguente:

L’investimento in conoscenza paga i migliori dividendi: gli “scatti stipendiali” per i dottorandi italiani

“Quello che chiediamo è l’adeguamento nazionale della borsa di dottorato ai più alti importi europei.” dichiara Giulio Formenti, rappresentante dei dottorandi alla Statale di Milano, che prosegue “La ricerca in Italia è un settore strategico e l’investimento nell’alta formazione non può che essere uno degli obiettivi principali per la crescita del Paese. Il Dottorato di ricerca è il più alto grado di formazione accademica e ciononostante rimane uno dei percorsi meno conosciuti dalle realtà socio-produttive italiane, anche dalle più innovative: occorre valorizzarlo, a partire dalle borse oggi insufficienti a vivere e fare ricerca nelle grandi città italiane, dove si concentrano la stragrande maggioranza dei dottorandi italiani. Chiediamo che questa nostra istanza venga presa in seria considerazione già a partire dalla prima bozza della Legge di bilancio.”

L’appello, lanciato a fine luglio ha rapidamente raccolto le 4.000 firme di dottorandi da tutta Italia che saranno consegnate durante la conferenza stampa. Alla conferenza stampa hanno confermato la loro partecipazione: Paolo COVA (Deputato PD), Manuela GHIZZONI (Deputato PD), Chiara GRIBAUDO (Deputato PD), Francesco LAFORGIA (Capogruppo MDP alla Camera), Simona MALPEZZI (Deputato e Responsabile Scuola PD), Stefano MAULLU (Eurodeputato Forza Italia), Luigi MORGANO (Eurodeputato PD), Ettore ROSATO (Capogruppo PD alla Camera), Arturo SCOTTO (Deputato MDP), Francesco VERDUCCI (Deputato e Responsabile Università PD), Giorgio ZANIN (Deputato PD), rappresentanti del MIURrappresentanti degli studenti (UDU, CLDS, UNILAB, LINK) e rappresentanti delle associazioni di ricercatori (Tempesta dei Cervelli – network che comprende AIRI, Italiaunitaxlascienza e molte altre realtà).

Sempre nella stessa occasione verrà presentato un appello, firmato da 51 europarlamentari su 74, anch’esso a favore dell’aumento della borsa di dottorato. A partire dal primo firmatario, l’On. MORGANO Luigi, eurodeputati firmatari sono: ADINOLFI Isabella, AFFRONTE Marco, AGEA Laura, BEGHIN Tiziana, BENIFEI Brando, BIZZOTTO Mara, BONAFÈ Simona, BORGHEZIO Mario, BRIANO Renata, CAPUTO Nicola, CASTALDO Fabio Massimo, CHINNICI Caterina, CIOCCA Angelo, CIRIO Alberto, COMI Lara, CORRAO Ignazio, COSTA Silvia, COZZOLINO Andrea, DANTI Nicola, DE CASTRO Paolo, DE MONTE Isabella, EVI Eleonora, FERRARA Laura, FONTANA Lorenzo, FORENZA Eleonora, GASBARRA Enrico, GENTILE Elena, GIUFFRIDA Michela, KYENGE Cécile Kashetu, LA VIA Giovanni, MAULLU Stefano, MOSCA Alessia Maria, MUSSOLINI Alessandra, PAOLUCCI Massimo, PATRICIELLO Aldo, PEDICINI Piernicola, PICIERNO Giuseppina, PITTELLA Gianni, POGLIESE Salvatore Domenico, SALINI Massimiliano, SALVINI Matteo, SASSOLI David-Maria, SCHLEIN Elly, SERNAGIOTTO Remo, TAMBURRANO Dario, VALLI Marco, VIOTTI Daniele, ZANNI Marco, ZANONATO Flavio e ZOFFOLI Damiano.

Locandina 28 settembre 2017

3. Il budget del dottorando

Standard post by formenti on 2017-04-24
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Quando vinciamo il concorso di dottorato ci viene detto (o dovrebbe venirci detto) che, a partire dal secondo anno, per legge abbiamo diritto ad un budget di ricerca pari ad almeno il 10% dell’importo della borsa di dottorato. Purtroppo spesso non ci avvaliamo, o le circostanze non ci consento di avvalerci, di questa opportunità e molto spesso il budget resta sottoutilizzato. Ho scritto allora questa piccola nota sperando che sia d’aiuto per ottimizzare l’accesso a questo nostro diritto.

Da dove deriva il diritto ad un budget?

La fonte originaria della previsione di un budget di ricerca a disposizione dei dottorandi italiani è il Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45 intitolato “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.

Qui l’art. 9 dice:

comma 3            A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini.

comma 5            I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell’ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

Quindi a noi dottorandi spetta un budget minimo del 10% rispetto alla borsa di dottorato. Nel caso dell’Università degli Studi di Milano, dove l’importo della borsa di dottorato è stato elevato a 16.350,00 euro/anno lordi, il budget è stato determinato in 1.650,00 euro/anno.

A chi spetta? Chi paga?

La normativa, come purtroppo spesso accade, non è chiarissima e sembra favorire un’interpretazione secondo la quale il budget spetta esclusivamente ai dottorandi con borsa. Questo fortunatamente non è vero, almeno formalmente, per l’Università degli Studi di Milano. Il nostro Regolamento di dottorato, infatti, dettaglia meglio le varie casistiche:

Art. 20 c. 6            A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi correlati all’espletamento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, di importo non inferiore al dieci per cento del valore della quota base della borsa. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, il budget è assicurato dagli stessi finanziatori delle borse. Gli oneri relativi al budget da assicurare a ciascun dottorando privo di borsa gravano sui fondi di ricerca di pertinenza dei componenti del Collegio dei docenti. Qualora il dottorando decada ovvero rinunci alla borsa, il budget finanziato su fondi di bilancio, non utilizzato, rientra nella disponibilità dell’Ateneo, per gli stessi fini.

Il nostro regolamento è quindi molto chiaro e dice che il budget spetta a tutti i dottorandi, indipendentemente da chi eroga la borsa o dall’effettiva presenza di una borsa. In particolare, ad “assicurare a ciascun dottorando privo di borsa” il budget devono essere i membri del collegio docenti sui propri fondi di ricerca. Il budget cui si fa riferimento è lo stesso dei dottorandi con borsa, quindi i docenti per i quali di dottorandi senza borsa lavorano devono assicurargli un budget di almeno 1650,00 al mese, nessuno escluso.

All’art. 20 c. 6 si precisa inoltre che il budget deve essere comunque speso per quelle finalità, pertanto in caso di eccedenze dovute a rinuncia al dottorato, le stesse possono essere distribuite tra gli altri dottorandi.

Dunque, chi paga? Nel caso delle classiche borse ministeriali, l’università. In particolare, spetta al Consiglio d’amministrazione e al Senato accademico decidere di volta in volta quante borse di dottorato mettere a bando. E quindi viene inclusa nel calcolo economico anche la spesa previsionale del budget per ciascun dottorando. Nel caso di borse esterne invece il nostro regolamento dice (vedi anche il precedente art. 20 c. 6):

Art. 5 c. 2            Nel caso di apporti da parte di enti esterni, il finanziamento messo a disposizione deve coprire anche i contributi per l’iscrizione e la frequenza al dottorato, come indicati all’art. 19, la maggiorazione della borsa per soggiorni all’estero e il budget a copertura dei costi di ricerca di cui all’art. 20.

Sono dunque gli stessi enti esterni a doverci garantire il budget. Quindi la scusa che non ci sono soldi non può essere addotta perché qualsiasi ente esterno ha già pagato, oltre alla borsa, anche la maggiorazione per l’estero e il budget.

Lo stesso vale per i dottorati in convenzione:

Art. 6 c. 2            I soggetti convenzionati, in linea di principio in numero non superiore a quattro, devono, ciascuno, impegnarsi ad assicurare l’attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio e garantire, per ogni ciclo di dottorato, il finanziamento di almeno tre borse di studio, compreso il costo per l’eventuale soggiorno all’estero e il budget per l’attività di ricerca di cui all’art. 20. La presenza nel Collegio dei docenti di personale appartenente agli enti convenzionati deve essere contenuta nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Quindi ogni università o ente di ricerca che porta in dote alla convenzione una borsa di dottorato deve pagare anche gli oneri relativi, compreso il budget per il dottorando.

Ad ulteriore chiarimento segnalo che il budget deve essere disponibile su richiesta, previa autorizzazione del coordinatore e dietro presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute. La richiesta si può fare a partire dal 2° anno e fino alla fine del terzo:

Art. 23 c. 12           Su richiesta motivata del Collegio dei docenti, il Rettore può concedere una proroga di sei o dodici mesi al dottorando che, per comprovati motivi, non sia stato in grado di presentare la tesi entro il termine previsto, ovvero quando sussistano esigenze di approfondimento delle ricerche finalizzate alla stesura della tesi medesima. In tal caso, il dottorando è ammesso all’esame finale nell’anno successivo, sempre previo parere del Collegio dei docenti e a seguito della valutazione positiva della tesi. La proroga è incompatibile con l’erogazione della borsa di studio e del budget di ricerca di cui al comma 6 dell’art. 20. Non possono ottenere la proroga i dottorandi che hanno usufruito della sospensione della frequenza del dottorato contemplata dall’art. 22. Durante il periodo di proroga, il dottorando è tenuto ad adempiere agli obblighi richiesti in materia di contributi, come previsti dal Consiglio di amministrazione.

Giova, da ultimo, far presente che i budget del 2° e 3° anno possono – volendo – essere cumulati.

 

p. s. almeno in Unimi, non vi è una “prescrizione” precisa sul come debbano essere usati i fondi. Di solito è una “contrattazione” con il proprio supervisore e il coordinatore del dottorato. Nei fatti sicuramente possono essere usati per le spese di soggiorno/vitto/viaggio nei periodi all’estero, per partecipare ai convegni e per le relative spese vive. In alcuni casi anche per l’acquisto di PC (ma è sconsigliabile perché poi dovrebbero restare di proprietà dell’università). Non dovrebbero invece essere usati per l’attività di ricerca vera e propria (es. acquisto di consumables), a quello deve provvedere il laboratorio!

Esonero dalle tasse per i senza borsa!

Standard post by formenti on 2016-12-09
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Mercoledì 7 dicembre sarà molto probabilmente ricordato tra le date storiche per i nostri diritti di dottorandi. Infatti, nonostante il clima di incertezza politico-istituzionale in cui versa il Paese, l’approvazione della Legge di Stabilità con la fiducia ha portato con sé questa piccola dirompente frase:

“Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell’università.”

Questo emendamento, presentato dal parlamentare del Partito Democratico Manuela Ghizzoni il 21 novembre (link), deriva dal lavoro portato avanti in questi mesi da ADI (Associazione Dottorandi Italiani):

https://dottorato.it/content/abolite-le-tasse-sul-dottorato-senza-borsa

Ora che questo provvedimento – quest’idea che il dottorando non borsista che già si trova in una condizione mediamente più difficile rispetto a quella dei suoi colleghi non debba essere ulteriormente vessato – è legge dello Stato, bisognerà vigilare sulla sua applicazione.
Personalmente avevo già espresso l’intenzione di intervenire in questa direzione quale parte del mio programma elettorale e avevo conseguentemente tentato di sensibilizzare il nostro CdA in questa direzione già a marzo, quando si è deciso di incrementare il valore delle borse di dottorato.
Ora mi impegno a vigilare affinché questo provvedimento venga applicato dalla nostra università nei modi e nei tempi consoni.

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Last Wednesday the Italian parliament has approved the budget law for 2017 which includes a historical achievement for our rights as Ph.D. students: the total exemption from fee payment for Ph.D. students without scholarship.

For this result we have to thank the On. Manuela Ghizzoni and ADI (Associazione Dottorandi Italiani):

https://dottorato.it/content/abolite-le-tasse-sul-dottorato-senza-borsa

Now it will be important to keep an eye on its implementation. Since this was part of my electoral programme, I will pledge to that this will apply a soon as possible for our Unimi colleagues.

Dopo il folgorante successo della recente campagna ministeriale in tema di fertilità, torno a parlare dei diritti di noi dottorandi.

Cosa prevede la nostra università (e più in generale la Legge) se durante il vostro percorso voi o la vostra compagna restate incinte?

Facile, vi spetta la maternità. Questo implica la possibilità di accedere all’INPS e ottenere l’erogazione di circa l’80% della borsa [1]. E inoltre avete diritto, secondo le regole interne di Unimi, al rimborso del restante (copertura completa, circa 20%) per i cinque mesi di maternità obbligatoria. Insomma per le dottorande della Statale il rimborso è del 100% della borsa nel periodo interessato.

Ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 22 c. 10 del Regolamento Unimi in materia di dottorato di ricerca:

La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia […] adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007.

Alcuni diritti dunque non valgono solo per la madre, ma anche in alcuni casi per il padre e non solo in caso di concepimento ma anche in caso di adozione o affidamento. Cosa prevede allora la normativa vigente, ed in particolare il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale citato dal nostro regolamento (Decreto 247/2007)?

L’art. 1 c. 1 dice:

Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «gestione separata», nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

Noi come sapete siamo iscritti alla gestione separata. Quindi le future e le neo mamme , per il periodo specificato dall’art. 16 del D.Lgs. 26/2001, non possono lavorare. Il periodo è così definito:

È vietato adibire al lavoro le donne (art. 16):

  1. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
  2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  3. durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20;
  4. durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

Inoltre (art. 20):

  1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
  2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Qui si dice in sostanza che le donne possono decidere se assentarsi dal lavoro uno o due mesi prima del parto e nei tre o quattro mesi successivi,previo parere medico, fatto salvo che la durata complessiva del congedo di maternità non può comunque eccedere i 5 mesi [2].

Torniamo al D. 247/2007. L’ art. 5 recita:

  1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata […] è corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.
  2. L’indennità di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all’art. 7. 3. L’indennità è corrisposta nella misura prevista dall’art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalità ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In buona sostanza, se avete “lavorato” per almeno tre mesi nei dodici mesi precedenti avete diritto all’indennità, fatto salvo che vi sia certificata l’effettiva astensione da parte del datore di lavoro (l’università).

Ma in quali casi di preciso spetta l’indennità? Ecco cosa dicono gli articoli rilevanti del Decreto del Ministero del lavoro 4/2002:

Art. 1. – Indennità di maternità

  1. […] alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata […] è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. […]
  2. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Art. 2. – Indennità in caso di adozione o affidamento

  1. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età. 2. […]

E vale anche per i futuri papà, ma solo in caso di mancanza della mamma:

Art. 3. – Indennità di paternità

  1. […] al padre lavoratore […] è corrisposta un’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  2. In caso di adozione o affidamento l’indennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all’art. 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

E quanto spetta d’indennità?

Art. 4. – Misura dell’indennità e modalità di erogazione

  1. L’indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
  2. L’indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall’Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

In sostanza l’INPS ci garantisce più o meno l’80% del reddito (della borsa) previa richiesta e con debita certificazione da parte dell’università. Ma non finisce qui perché fortunatamente la nostra università ha deliberato, per le dottorande con borsa Unimi, di contribuire direttamente per tutta la quota restante (circa il 20%). Quindi per i cinque mesi pre e post gravidanza le neo mamme saranno completamente retribuite ed inoltre non perderanno la fruizione della borsa (potendo in sostanza arrivare a 3 anni e 5 mesi di borsa). Inoltre questo reddito vale anche ai fini pensionistici [3].

E quando siamo ufficialmente una famiglia? Nell’art. 5 del medesimo decreto 4/2002 si disciplinano alcuni dei casi in cui si ha diritto agli assegni per il nucleo familiare.

Dunque, qualora quindi il ministero (o la vostra anima gemella) vi avesse convinto a riprodurvi nel più breve tempo possibile, sappiate che potete perlomeno contare su questi diritti.

 

Addendum

Come giustamente mi fa notare una nostra collega (che ha avuto ben due figli durante il dottorato, congratulazioni!!), si possono fare alcune precisazioni ulteriori (vedi richiami nel testo):

 [1] Più correttamente l’INPS rimborsa l’80% della somma delle 12 mensilità precedenti / 12 (lo stipendio medio dell’anno precedente). Come chiarito dall’art. 4 c. 1 del D. 247/2007 riportato più sotto.
 [2] Oltre ai 5 mesi obbligatori è possibile scegliere di usufruire di tre mesi aggiuntivi al 30% dello stipendio. Qui purtroppo Unimi non interviene.
 [3] Ovvero alla fine del dottorato vi troverete ad avere maturato 3 anni e 5 mesi di contributi pensionistici.  Un interessante e completo contributo sulla pensione dei giovani ricercatori (ahimè un po’ da aggiornare) è disponibile qui.


C’è una domanda che spesso mi viene posta dai nostri colleghi dottorandi in giro per la Statale e riguarda il fatto se l’attività didattica e/o di tutoraggio che a vario titolo ci viene chiesto di svolgere debba o meno essere retribuita. La risposta è SÌ.

Ciò in virtù di quanto specificato nell’art. 45 del Regolamento Generale d’Ateneo:

c. 1 […] l’Ateneo […] può avvalersi, con il loro consenso e nel rispetto dei limiti di impegno eventualmente stabiliti dai rapporti in atto con l’Ateneo medesimo […] di laureati impegnati in corsi post lauream […].

c. 2 I Consigli dei Dipartimenti deliberano sulle proposte di attivazione degli incarichi in questione avanzate dai Collegi didattici interessati, previo accertamento delle oggettive necessità, non altrimenti ovviabili, che le motivano, e sui criteri di selezione. Gli incarichi sono attribuiti dagli stessi Consigli dei Dipartimenti […] previa valutazione dei curricula dei candidati.

c. 3 […] l’impegno non può in alcun caso superare il limite di 40 ore per i dottorandi di ricerca (relativamente all’attività didattica integrativa).

c. 4 […] ai laureati impegnati in corsi post lauream, il compenso orario viene liquidato ad attività conclusa, in un’unica soluzione “una tantum”. Le attività svolte sono annotate in un registro degli impegni che i collaboratori sono tenuti a compilare e a far pervenire, a conclusione delle loro prestazioni, previa verifica e approvazione da parte del docente responsabile, al Direttore del Dipartimento ovvero al Presidente del Collegio didattico di riferimento, che, dopo averlo vidimato, provvede a trasmetterlo ai competenti uffici per dare corso alla corresponsione del compenso.

Come da Regolamento, le tariffe orarie per quanto attiene a noi dottorandi, sono state così deliberate dal Consiglio di Amministrazione:

Tutoraggio da € 25,00 a € 35,00

Esercitazioni € 45,00

100 ore per anno accademico, di cui massimo 40 ore per le attività di esercitazione

A questa pagina, oltre a molte di queste informazioni, è disponibile la modulistica relativa:

http://www.unimi.it/personale/consulenze_collab/8749.htm

In merito alle attività didattiche e di tutoraggio, vi è un richiamo nel Regolamento in materia di dottorato di ricerca – spesso surrettiziamente utilizzato per aggirare quanto esposto sopra – che recita:

I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, e, nel limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa, propedeutica e di recupero. Tale limite viene meno trascorso il terzo anno di dottorato. Il dottorando può comunque essere impegnato nelle attività di cui al presente comma per non più di cento ore in uno stesso anno accademico. Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica e gli iscritti ai corsi di dottorato di area veterinaria possono svolgere, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, rispettivamente, attività clinico-assistenziale e attività nell’ambito dei servizi sanitari veterinari, secondo forme e modalità concordate con le strutture presso le quali le predette attività devono essere svolte.

La frase che ho evidenziato significa semplicemente che la borsa di dottorato che percepiamo mensilmente non è incrementata, non che non si possa essere normalmente pagati per il lavoro svolto con le modalità previste dall’art. 45. Questo è chiarito anche da una recente circolare che è stata inviata, anche su mia sollecitazione, a tutti i Dipartimenti.

Quasi scontato dire che, come dottorandi, non siamo obbligati a svolgere alcuna attività didattica o di tutoraggio, retribuita o meno.

Questo dunque è quanto è previsto dal Regolamento Generale dell’Università di Milano. Ciò che poi succede in realtà, mi dicono, è molto variabile. E’ chiaro che, al di la delle regole, il nostro potere contrattuale è sempre legato a molti fattori. Tuttavia è evidente che rinunciare a diritti che, per buone ragioni, ci sono garantiti dalle norme apre le porte a qualsiasi tipo di abuso per noi e per chi verrà dopo di noi.
Fatti due conti, forse ci conviene farci valere, non solo economicamente.

ADDENDUM

Un collega mi fa giustamente notare che un argomento forte a nostro favore è che esistono dei fondi ministeriali specifici dedicati a queste attività che dunque possono evitare di gravare sui fondi dipartimentali. Ciò è chiarito dal DM 976/2014 all’art. 2 che a sua volta si rifà ai precedenti DM del 2003:

Art. 2
(Tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero)

1. Per l’obiettivo di cui alla lett. b) della legge è destinato il 15% delle risorse del FGMS (Fondo Giovani e Mobilità Studentesca NdR) annualmente attribuibili alle Università statali. Le predette risorse sono ripartite in proporzione al costo standard definito in attuazione di cui all’art. 8 del d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 49 relativo al totale degli studenti in corso nell’anno di riferimento che hanno ottenuto almeno 20 CFU.

2. Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sulla base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari. I predetti assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68.

 

ADDENDUM 2

Purtroppo l’attività didattica e integrativa non si applica ai Master. Pertanto, non è possibile ricoprire ruoli didattici retribuiti all’interno dei master durante il percorso dottorale.

Lettera questione proroga Unimi

Standard post by formenti on 2016-06-15
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All’attenzione del Magnifico Rettore
Prof. Gianluca Vago
Via Festa del Perdono, 7
20122 Milano

 

Oggetto: Considerazioni in merito alle tempistiche di consegna dell’elaborato finale, di discussione e proroga per i dottorandi attualmente in corso

 

La circolare interpretativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) inviata lo scorso 18 maggio (nota protocollo n.12835) ha inteso chiarire la normativa vigente riguardante la concessione di proroga dei termini di scadenza per le consegne dei dottorati di ricerca a seguito del D.M. n. 45/2013. La circolare in particolare recita “La ratio del D.M. n. 45/2013 è infatti quella di garantire una durata effettiva ed uniforme del Corso di dottorato, che verrebbe elusa nel caso in cui alla proroga “legale” semestrale prevista dal Decreto dovesse affiancarsi una prassi contra legem derogatoria del chiaro disposto normativo incline ad accordare un’ulteriore proroga al dottorando che ne facesse richiesta al Collegio dei docenti e per le medesime esigenze contemplate nel Decreto.”

Il Ministero ha emesso tale circolare interpretativa a seguito di alcuni dubbi sollevati in relazione alle FAQ ministeriali sempre relative al D.M. n. 45/2013 che danno risposta negativa al quesito riferito alla possibilità per il Collegio di dottorato di concedere proroghe prima della consegna della tesi, senza che però l’art.8, comma 6, del D.M. n. 45/2013 preveda esplicitamente alcuna specifica limitazione alla facoltà di concedere proroghe, come è attualmente previsto nei regolamenti vigenti di molti atenei italiani. In questo senso, a titolo esemplificativo, tramite un parere legale interno datato 8 dicembre 2015 l’Università degli Studi di Torino ha stabilito per i propri dottorandi la titolarità delle Scuole di Dottorato nel deliberare la concessione della proroga in considerazione del fatto che, secondo il suddetto parere, né la circolare interpretativa né la FAQ summenzionata trovano conforto e fondamento nel testo del D.M. n. 45 del 2013.

Con la presente, a nome dei miei colleghi e in special modo dei dottorandi del XXIX ciclo, vorrei segnalare alcuni elementi che ritengo utili ai fini della discussione nel merito:

  1. Il nostro Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca all’ art. 29 c. 3 per i dottorandi del XXIX e XXX ciclo rimanda all’art. 15 c. 11 del precedente regolamento ove si stabilisce la possibilità, da parte del Rettore su richiesta del Collegio docenti di prevedere una seduta successiva per il dottorando che, per comprovati motivi, non sia stato in grado di consegnare la tesi nel termine previsto. Inoltre, secondo quanto previsto dall’attuale Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca all’art 23 c. 12, anche i dottorandi del XXXI ciclo e successivi possono richiedere una proroga di sei o dodici mesi. Tale proroga è talvolta resa necessaria per far fronte ai molteplici imprevisti che un’attività di ricerca innovativa e di alto livello può incontrare.
  1. I dottorandi del XXIX ciclo si trovano nella fase finale del proprio percorso di dottorato e, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano le varie linee di ricerca, delle difficoltà e delle tempistiche dilatate che spesso non dipendono dagli stessi e che caratterizzano la fase empirica, hanno programmato da alcuni mesi la propria attività confidenti della possibilità di utilizzare tutto il tempo a disposizione durante il triennio.
  1. Considerati i tempi previsti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Italia, già ridotti a confronto del panorama internazionale, l’interpretazione fornita dal Ministero può portare molti colleghi a presentare ai valutatori esterni elaborati incompleti o comunque non sufficientemente approfonditi. Il rischio è che si instauri una prassi tale per cui per poter ottenere il rinvio di sei mesi previsto dall’art. 8, comma 6, D.M. n. 45/2013, il dottorando si veda costretto a presentare un lavoro lacunoso a esponenti di elevata qualificazione appartenenti alla comunità scientifica. Si ritiene che una prassi di tal genere possa comportare delle ricadute negative a livello di reputazione non solo del singolo dottorando ma anche più in generale del nostro Ateneo.
  1. Si pone inoltre il problema dei dottorati in cotutela: diverse università estere impongono infatti che il dottorando sia iscritto per tre anni anche nella seconda università. Dal momento che, per ragioni burocratiche, nella maggior parte dei casi la convenzione di cotutela non viene firmata prima di sette o otto mesi dall’inizio del dottorato italiano, in passato molti dottorandi si sono trovati nell’obbligo di chiedere una proroga, spesso superiore ai sei mesi. Se le proroghe dovessero essere in ogni caso escluse, non è chiaro innanzitutto come dovrebbero comportarsi i dottorandi che già ora si trovano in questa situazione. In questo senso la circolare ministeriale n.12835 suggerisce come specifiche situazioni di studio e ricerca di durata ultratriennale possano trovare una giustificata regolazione nella disciplina dei singoli corsi.
  1. Ad oggi, secondo l’interpretazione più restrittiva della circolare interpretativa del MIUR dello scorso 18 maggio, i dottorandi che si trovano nella fase cruciale della propria ricerca non sono a conoscenza delle tempistiche riguardo la consegna dell’elaborato finale, con il rischio di trovarsi nella situazione disagevole e gravosa di dover consegnare la propria tesi in tempi ridotti ulteriormente ridotti, a detrimento della qualità della propria ricerca e del lavoro compiuto fino ad ora.

Alla luce di quanto sopra espresso, ritengo opportuno considerare la possibilità, nel recepire al livello regolamentare l’interpretazione del MIUR in merito alla possibilità di concedere proroghe, in virtù delle tempistiche estremamente ridotte che sono venute a crearsi e dell’attuale regolamentazione vigente nel nostro Ateneo, di applicare tale norma a decorrere da anni successivi a quello corrente.

Da ultimo richiamo la necessità, in merito alle consegne dell’elaborato finale e di discussione, di conoscere le scadenze, che ritengo opportuno uniformare a livello d’Ateneo. Tali scadenze non dovrebbero comunque andare a detrimento della durata legale del corso di studi, come peraltro già richiamato in numerose occasioni da parte del MIUR.

 

F.to

Giulio Formenti

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